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Conversione patente estera

CONVERSIONE PATENTE ESTERA UNIONE EUROPEA

 

E' possibile procedere con la conversione delle patenti di guida europee a seguito di un controllo dettagliato dell'anagrafica riportata sul documento straniero, al fine di verificare che i dati combacino con quelli rilasciati dallo Stato Italiano. La patente è convertibile se il cittadino europeo ha acquisito la residenza in Italia. Egli può circolare con la patente straniere fino alla data di scadenza riportata, purchè essa rispetti la normativa Italiana (Esempio: patente rilasciata in Germania SENZA data di scadenze: deve essere convertita subito dopo la presa di residenza del cittadino tedesco).

Per presentare la pratica di conversione si deve procedere con la fotocopia di tutti i documenti, la prenotazione della visita medica con l'Ufficiale Sanitario in autoscuola ed il rilascio del certificato ANAMNESTICO (lo rilascia il medico di famiglia per il cittadino; è facoltativo, a richiesta dell'Ufficiale Medico).

 

CONVERSIONE PATENTE ESTERA RILASCIATA DA UNO STATO EXTRA-UE

 

Gli stati di cui è possibile procedere con la pratica di Conversione sono:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)

  • Algeria

  • Argentina

  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)

  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)

  • Filippine

  • Giappone

  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)

  • Libano

  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)

  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)

  • Moldova

  • Principato di Monaco

  • Repubblica di Corea

  • Repubblica di San Marino

  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)

  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)

  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)

  • Taiwan

  • Tunisia

  • Turchia

  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)

  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

La conversione senza esami è possibile solo se

  • la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia

  • il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Il Cittadino Extra Comunitario, per poter procedere alla pratica di conversione dovrà reperire dal proprio Consolato (purché in Regione Lombardia) i seguenti documenti:

  • TRADUZIONE DELLA PATENTE e CERTIFICATO di AUTENTICITA';

  • ATTESTATO di INDIVIDUALITA' (per le rettifiche in caso di difformità anagrafiche).

Tali documenti dovranno essere vidimati in Prefettura di Cremona.

Inoltre il cittadino dovrà fornire la Carta d'Identità Italiana, il Permesso di Soggiorno, la Patente di Guida Straniera, il CERTIFICATO STORICO di RESIDENZA (rilasciato dal comune) ed il certificato ANAMNESTICO (lo rilascia il medico di famiglia per il cittadino; è facoltativo, a richiesta dell'Ufficiale Medico). In seguito potrà prenotare la Visita Medica con l'Ufficiale Medico in Autoscuola.

 

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